Gli edifici di culto (chiese, moschee, sinagoghe o qualsiasi altro ambiente destinato al culto di ogni confessione e rito) devono essere visitabili.
Il requisito della visitabilità si intende soddisfatto quando almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile. (art. 3 D.M.LL.PP. 236/1989).
La normativa vigente prescrive anche che i luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe; infine stabilisce anche il rispetto delle prescrizioni che impone.
Inoltre va sottolineato che molti luoghi di culto sono soggetti al vincolo di tutela monumentale ai sensi della Legge 1089/39.
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Un ottimo articolo che affronta le problematiche sulle barriere architettoniche e sui luoghi di culto